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Valutazione della richiesta di incentivi

Accesso agli incentivi

4° conto energia - Tariffe incentivanti per il fotovoltaico - DM 5 maggio 2011


Processo di valutazione della richiesta di incentivazione


La richiesta di incentivazione dell'impianto fotovoltaico deve essere trasmessa al GSE entro 15 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Il mancato rispetto di questi termini comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE, fermo restante il diritto alla tariffa incentivante vigente alla data di entrata in esercizio.

Ne consegue che, nel caso si verifichi questa situazione, la contabilizzazione dell'energia ammessa alle tariffe incentivanti ha inizio dalla data di trasmissione della richiesta al GSE, mentre il periodo di 20 anni di durata degli incentivi decorre sempre dalla data di entrata in esercizio.

Ciascuna richiesta di incentivazione, individuata attraverso un codice identificativo, viene valutata dal GSE.

Il processo di valutazione e di riconoscimento della pertinente tariffa incentivante si articola nelle seguenti fasi:
a) verifica del caricamento dei dati nel sistema informatico GSE;
b) verifica della congruenza tra le informazioni fornite sul sistema informatico con quanto riportato nella documentazione tecnica allegata;
c) esame tecnico e amministrativo di tutte le informazioni e della documentazione inviate, nel rispetto del quadro normativo nazionale e regionale in vigore al momento dell'invio della domanda e di quanto previsto dal Decreto;
d) individuazione della pertinente tariffa da riconoscere e della data di decorrenza dell'incentivazione;
e) comunicazione dell'esito della valutazione.

A valle delle fasi a), b) c) e d) e in relazione all'esito della valutazione, il GSE comunica al Soggetto Responsabile:

  • il riconoscimento della tariffa incentivante richiesta;
  • a richiesta d'integrare la documentazione inviata, qualora essa risulti carente o non conforme;
  • il preavviso di rigetto ai sensi della legge 241/90, art.10 bis.


Nel caso di richiesta di integrazione da parte del GSE, il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare l'ulteriore documentazione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, caricandola nella apposita sezione del sistema informatico.

La richiesta di integrazione sospende il termine di 120 giorni, concesso dal Decreto al GSE per determinare ed erogare la tariffa, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in carenza, dalla scadenza del termine di 30 giorni.

La mancata sussistenza anche di uno soltanto dei requisiti previsti dal Decreto oppure il verificarsi di una delle seguenti condizioni comportano l'invio del preavviso di rigetto della richiesta di ammissione agli incentivi che interrompe il termine di 120 giorni concesso al GSE per assicurare l'erogazione della tariffa:
a) rilascio di dichiarazioni false o mendaci e/o presentazione di dati e documenti non veritieri inerenti le disposizioni del Decreto;
b) utilizzo di componenti che non rispettano i requisiti previsti dal Decreto
c) riscontro di difformità tecnico/amministrative nella realizzazione dell'impianto;
d) a seguito di richiesta d'integrazione, mancato invio, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, o invio di documentazione non pertinente o nuovamente incompleta.
In tali circostanze al Soggetto Responsabile sono riconosciuti 10 giorni per l'invio di osservazioni, eventualmente corredate da documenti, per illustrare le proprie ragioni ed interloquire con il GSE; il termine di 120 giorni inizia nuovamente a decorrere dal ricevimento delle osservazioni o, in assenza, dalla scadenza dei 10 giorni concessi.

Il provvedimento definitivo del GSE dà conto dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni.

L'eventuale ritardo del GSE non integra un'ipotesi di silenzio-assenso.

Nel caso si accerti che, in relazione alla richiesta degli incentivi il Soggetto Responsabile abbia fornito dati o documenti non veritieri ovvero abbia reso dichiarazioni false o mendaci, fermo restando il recupero di quanto eventualmente già indebitamente percepito, il GSE applica quanto previsto dall'art. 23 del D.lgs. 28/11, oltre a presentare esposto-denuncia alla Procura della Repubblica per l'accertamento di eventuali reati.

Il diagramma di flusso, che descrive il processo di riconoscimento degli incentivi e di comunicazione del GSE verso l'esterno, è il seguente:


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Modalità di verifica dei requisiti per l'accesso agli incentivi e d'individuazione della tariffa

La tariffa incentivante riconosciuta all'impianto dipende, salvo eventuali maggiorazioni, dalle seguenti variabili:
a) data di entrata in esercizio;
b) potenza nominale;
c) tipologia d'installazione;
d) natura del soggetto responsabile.

In merito al primo punto, la data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a
decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

  • l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
  • risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
  • risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;


Il GSE verifica queste informazioni dai verbali di attivazione dei gruppi di misura, rilasciati dal gestore di rete
territorialmente competente.

Il GSE effettua la verifica della corrispondenza della potenza nominale in base alle informazioni fornite e
caricate sul sistema informatico e in particolare facendo riferimento a quanto riportato nel progetto
dell'impianto (schemi unifilari, scheda tecnica e relazione tecnica allegata).

Si rappresenta che, preliminarmente all'individuazione della tariffa pertinente alla specifica tipologia d'impianto,

il GSE analizza, tra gli altri, i seguenti aspetti per l'accesso agli incentivi:

  • conseguimento dei pertinenti titoli autorizzativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto;
  • unicità del punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici;
  • posizionamento dei gruppi di misura dell'energia prodotta;
  • requisiti dei componenti dell'impianto;
  • rispetto delle disposizioni previste per impianti a terra su aree agricole;
  • rispetto delle disposizioni previste per impianti riconducibili allo stesso Soggetto Responsabile e collocati su particelle catastali contigue.



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