Impianti fotovoltaici installazione e chiavi in mano


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Requisiti dei componenti degli impianti

4° CONTO ENERGIA - Incentivi

4° conto energia - Tariffe incentivanti per il fotovoltaico - DM 5 maggio 2011

Requisiti dei componenti degli impianti


Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al Decreto gli impianti in possesso dei seguenti requisiti:

1. Conformità alle norme tecniche indicate nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'articolo 10 del DLgs n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici degli impianti di cui al Titolo II e III dovranno essere certificati in accordo alla norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili, con la norma CEI EN 62108 per i moduli fotovoltaici a concentrazione di cui al Titolo IV.

2. Realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009. I componenti anche di nuova costruzione utilizzati per impianti fotovoltaici che sono stati oggetto di richiesta e comunicazione di riconoscimento della tariffa incentivante non possono essere oggetto di ulteriore richiesta di incentivazione.

3. Collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

4. Realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle prestazioni descritte nella Guida CEI 82-25 e delle normative riportate nell'allegato 1 del Decreto. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, il CEI aggiorna i parametri prestazionali indicati nella Guida CEI 82-25 per tener conto dell'evoluzione tecnologica dei componenti fotovoltaici. In particolare, l'aggiornamento assicura che, in fase di avvio dell'impianto fotovoltaico, il rapporto fra l'energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l'energia o la potenza producibile in corrente alternata (determinata in funzione dell'irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale dell'impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia almeno superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kW e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti nella medesima Guida CEI 82-25.

Per i soli impianti fotovoltaici di cui al Titolo II del Decreto che entrano in esercizio dal 29 Marzo 2012 in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al GSE un certificato, rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato che i moduli fotovoltaici utilizzati sono garantiti per almeno dieci anni per i difetti di fabbricazione.

Per gli impianti di cui ai Titoli II, III e IV (con le eccezioni specificate) che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, la seguente ulteriore documentazione:

  • certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine di vita utile (esclusi gli impianti di cui al Titolo IV);
  • certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l'azienda produttrice dei moduli possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale)
  • certificato di ispezione di fabbrica rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale (membro della IECEE nell'ambito fotovoltaico).


Gli inverter utilizzati in impianti di cui ai Titoli II, III e IV che entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 devono tener conto delle esigenze della rete elettrica, prestando i seguenti servizi e protezioni:
a) mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione;
b) consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto;
c) aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione intempestiva dell'impianto fotovoltaico;
d) consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva;
e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni di tensione della rete);
f) evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina della rete.

Il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), definisce apposite norme tecniche sugli inverter al fine del rispetto delle condizioni suddette.

Resta ferma la possibilità di installare un impianto fotovoltaico, suddiviso in più sezioni, ciascuna realizzata con la propria tecnologia e con una specifica caratterizzazione architettonica.

La tariffa da riconoscere a ciascuna sezione è quella in vigore alla data di entrata in esercizio delle singole sezioni e si riferisce alla potenza totale dell'impianto multi-sezione dichiarata all'entrata in esercizio della prima sezione.

Ai fini del raggiungimento del livello di costo incentivabile relativo alle singole tipologie di impianto (Titolo II, Titolo III e Titolo IV), viene contabilizzata le sole sezioni entrate in esercizio.
Il parallelo alla rete dell'ultima sezione deve avvenire entro e non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione.




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