Impianti fotovoltaici chiavi in mano installazione


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Le regole (DM 5 maggio 2011)

SPECIALE 4° CONTO ENERGIA

Le regole del quarto conto energia (DM 5 maggio 2011)

Possono usufruire degli incentivi definiti nel Decreto tutti gli impianti collegati alla rete che entrano in esercizio dopo il 31/05/2011 (con l'eccezione degli impianti che accedono ai benefici previsti dalla Legge n. 129 del 2010) e fino al 31/12/2016, fatta salva la possibilità che, al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro, siano riviste le modalità di incentivazione (articolo 2, comma 3, del Decreto).

Gli interventi ammessi sono quelli di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, e sono riconducibili alle seguenti quattro specifiche categorie:

  • impianti fotovoltaici, suddivisi in "piccoli impianti" e "grandi impianti", con tariffe differenziate tra impianti "su edifici" e "altro impianto";
  • impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
  • impianti fotovoltaici a concentrazione;
  • impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.


L'energia elettrica prodotta dagli impianti che abbiano rispettato le regole di ammissione agli incentivi indicate nel Decreto è incentivata a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, per un periodo di 20 anni e la tariffa è costante in moneta corrente per tutta la durata dell'incentivazione.

La tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti è considerato al netto di eventuali interruzioni dovute a problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a eventi calamitosi, riconosciuti come tali dalle competenti autorità.

Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto devono essere tempestivamente comunicate al GSE.

Tali modifiche non possono comportare un incremento della tariffa incentivante; nel caso invece di modifiche che comportino una riduzione della tariffa incentivante il GSE applicherà il nuovo valore ferme restando le altre conseguenze disposte dall'articolo 21 del Decreto.

Per gli anni 2011 e 2012 la tariffa incentivante spettante ai grandi impianti è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, purché l'impianto stesso sia stato iscritto nel registro in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo del periodo di riferimento.

Ai grandi impianti, che entrano in graduatoria, in posizione utile, nei periodi di riferimento successivi alla loro data di entrata in esercizio, sarà attribuita la tariffa spettante alla data di entrata in esercizio con pari decorrenza.

Ai grandi impianti, entrati comunque in esercizio dal 31 agosto 2011 al 31 dicembre 2012, senza essere iscritti in nessun registro in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo del periodo di riferimento, per i quali i Soggetti Responsabili potranno chiedere l'ammissione agli incentivi a partire dal 2013, sarà attribuita una data

convenzionale di entrata in esercizio per la determinazione della spettante tariffa e per la decorrenza del periodo di incentivazione, coincidente con il primo giorno del semestre nel quale viene effettuata la richiesta al GSE.



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