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Impianti integrati con caratteristiche innovative
Quarto conto energia - Modalità di installazione di impianti fotovoltaici - DM 5 maggio 2011
TITOLO III del Decreto del 5 maggio 2011
IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Fonte: la "Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico"
Il GSE ha pubblicato il 15 luglio 2011 la "Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico" che va a completare il quadro normativo e di riferimento per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative.
L'ammissione agli incentivi degli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative è subordinata al rispetto di quanto descritto nel documento GSE "Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5/5/2011" riportato nelle sezioni del sito.
Gli impianti fotovoltaici realizzati con moduli non convenzionali e/o componenti speciali appartenenti alla categoria dei piccoli impianti su edifici possono beneficiare del premio aggiuntivo abbinato a un uso efficiente dell'energia, ma non possono usufruire delle ulteriori maggiorazioni richiamate all'articolo 14 del Decreto, compreso quello previsto per la sostituzione delle coperture in eternit.
Per questa tipologia di applicazioni innovative è, inoltre, possibile cumulare contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo dell'investimento.
Per gli anni 2011 e 2012 gli impianti di cui al Titolo III non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Registro dei "grandi impianti". Si rappresenta che, nel caso in cui all'impianto non vengano riconosciuti i requisiti per l'accesso alle tariffe di cui al Titolo III, tale impianto rientra nel Titolo II e, qualora non si configuri come "piccolo impianto", deve necessariamente iscriversi al Registro dei "grandi impianti".
Glossario contenuto nella Guida
Modulo fotovoltaico rigido - Insieme di celle interconnesse e protette dall'ambiente esterno, inserite tra uno strato di rivestimento anteriore trasparente e uno strato di rivestimento posteriore opaco oppure trasparente, che costituisce un prodotto caratterizzato da una superficie piana non deformabile, commercialmente identificato, adatto a qualsiasi tipo di applicazione terrestre e conforme alle normativetecniche riportato nell'Allegato 1 al Decreto.
Modulo fotovoltaico flessibile - Modulo fotovoltaico, generalmente realizzato con la tecnologia del "film sottile", consistente nella deposizione di uno strato di materiale semiconduttore su un substrato che può assumere la forma della superficie di appoggio, commercialmente identificato e conforme alle normative tecniche riportate nell'Allegato 1 al Decreto.
Modulo fotovoltaico non convenzionale - Modulo fotovoltaico il cui impiego è possibile ed efficace solo per applicazioni di tipo architettonico.
Il modulo fotovoltaico non convenzionale consiste in un prodotto edilizio, unico e inscindibile, commercialmente identificato e certificato ai sensi della normativa tecnica richiamata nell'Allegato 1 al Decreto. A questa categoria appartengono:
a) moduli fotovoltaici flessibili;
b) moduli fotovoltaici rigidi quali:
- nastri in film sottile su supporto rigido;
- tegole fotovoltaiche;
- moduli fotovoltaici trasparenti per facciate, finestre e coperture (opportunamente realizzati e installati per consentire il passaggio della luce all'interno dell'involucro edilizio).
Componente speciale - Sistema commercialmente identificato, costituito dall'assemblaggio e dalla integrazione dei seguenti elementi:
- modulo fotovoltaico laminato senza cornice; si rappresenta che tale laminato deve essere certificato ai sensi della normativa tecnica richiamata nell'Allegato 1 al Decreto;
- sistema di montaggio dotato di brevetto a livello europeo, già concesso.
Il componente speciale deve garantire l'integrazione architettonica del fotovoltaico senza il ricorso a ulteriori componenti o sistemi.
Integrazione architettonica del fotovoltaico - Il modulo fotovoltaico non convenzionale o la superficie fotovoltaica (nel caso di componente speciale) garantisce, oltre la produzione di energia elettrica, le seguenti funzioni tipiche di un involucro edilizio:
- la tenuta all'acqua e la conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia;
- una tenuta meccanica comparabile con quella dell'elemento edilizio sostituito;
- una resistenza termica tale da non compromettere le prestazioni dell'involucro edilizio.
L'integrazione architettonica del fotovoltaico è tale se la rimozione dei moduli fotovoltaici compromette la funzionalità dell'involucro edilizio, rendendo la costruzione non idonea all'uso.
Criteri generali per il riconoscimento della tariffa
Le applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico devono rispettare tutte le seguenti condizioni:
1. gli impianti fotovoltaici devono essere installati su edifici secondo le modalità previste dall'Allegato 4 al Decreto riportato nella presente sezione del sito;
2. le applicazioni devono utilizzare moduli fotovoltaici non convenzionali o componenti speciali, come precedentemente definiti, integrandosi e sostituendo elementi architettonici degli edifici;
3. il modulo fotovoltaico non convenzionale o la superficie fotovoltaica (nel caso di componente speciale) deve rispondere ai requisiti dell'integrazione architettonica, come precedentemente definita;
4. le applicazioni devono interessare superfici omogenee dal punto di vista funzionale e, in caso di interventi che interessino parzialmente tali superfici, devono integrarsi sulla restante porzione.
Qualora l'impianto fotovoltaico non occupi interamente la superficie che lo ospita, devono
essere rispettate le seguenti condizioni:
- nel caso di installazione di moduli fotovoltaici non convenzionali, la porzione della superficie non interessata dall'impianto deve essere completata con elementi di copertura dimensionalmente simili al fine di garantire continuità della stessa;
- nel caso di installazione di componenti speciali, l'eventuale spazio di separazione tra la superficie fotovoltaica e le parti non interessate dall'installazione dell'impianto deve essere curato con appositi elementi di raccordo al fine di garantire la continuità dell'intera superficie.
Documentazione da trasmettere al GSE
Ai fini del riconoscimento della tariffa per le applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico è necessario inviare, in aggiunta alla documentazione necessaria per l'accesso alle tariffe incentivanti degli impianti di cui al Titolo II esplicitata nelle Regole applicative, quanto di seguito specificato:
a) fotografie di dettaglio della struttura destinata a ospitare l'impianto fotovoltaico, ante e post operam, nonché durante la posa in opera dello stesso;
b) stratigrafia del tetto (o della struttura edilizia) dove è inserito l'impianto fotovoltaico con
indicazione del posizionamento dei moduli. Indicare inoltre l'elemento sostituito e la relativa funzione assolta dal modulo non convenzionale o dalla superficie del componente speciale (sia nel caso di edifici esistenti che per edifici di nuova costruzione);
c) visura catastale e fotografie dell'edificio sul quale è installato l'impianto fotovoltaico;
d) nel caso di installazione di moduli non convenzionali:
- certificato di conformità del modulo ai sensi dell'Allegato 1 al Decreto;
- scheda tecnica del modulo;
e) nel caso di installazione di componenti speciali:
- certificato di conformità del modulo ai sensi dell'Allegato 1 al Decreto;
- scheda tecnica del sistema;
- brevetto europeo del sistema di montaggio, unitamente a un documento comprovante
l'effettivo utilizzo di tale sistema nella realizzazione dell'impianto. Si sottolinea che il brevetto europeo deve essere concesso.
La suddetta documentazione deve essere caricata nell'apposita sezione del sistema informatico del GSE su "Altro documento".
Il GSE si riserva di richiedere, ai fini dell'ammissione alle suddette tariffe, eventuale ulteriore documentazione.
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