Menu principale:
CONTO ENERGIA 2011 - Regole per il riconoscimento degli incentivi
4° conto energia - Tariffe incentivanti per il fotovoltaico - DM 5 maggio 2011
Le regole del quarto conto energia (DM 5 maggio 2011)
Possono usufruire degli incentivi definiti nel Decreto tutti gli impianti collegati alla rete che entrano in esercizio dopo il 31/05/2011 (con l'eccezione degli impianti che accedono ai benefici previsti dalla Legge n. 129 del 2010 - cd salva Alcoa) e fino al 31/12/2016, fatta salva la possibilità che, al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro, siano riviste le modalità di incentivazione.
Gli interventi ammessi sono quelli di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, e sono riconducibili alle seguenti quattro specifiche categorie:
L'energia elettrica prodotta dagli impianti che abbiano rispettato le regole di ammissione agli incentivi indicate nel Decreto è incentivata a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, per un periodo di 20 anni e la tariffa è costante in moneta corrente per tutta la durata dell'incentivazione.
La tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.
Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti è considerato al netto di eventuali interruzioni dovute a problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a eventi calamitosi, riconosciuti come tali dalle competenti autorità.
Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto devono essere tempestivamente comunicate al GSE.
Tali modifiche non possono comportare un incremento della tariffa incentivante; nel caso invece di modifiche che comportino una riduzione della tariffa incentivante il GSE applicherà il nuovo valore ferme restando le altre conseguenze disposte dall'articolo 21 del Decreto.
Per gli anni 2011 e 2012 la tariffa incentivante spettante ai grandi impianti è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, purché l'impianto stesso sia stato iscritto nel registro in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo del periodo di riferimento.
Ai grandi impianti, che entrano in graduatoria, in posizione utile, nei periodi di riferimento successivi alla loro data di entrata in esercizio, sarà attribuita la tariffa spettante alla data di entrata in esercizio con pari decorrenza.
Ai grandi impianti, entrati comunque in esercizio dal 31 agosto 2011 al 31 dicembre 2012, senza essere iscritti in nessun registro in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo del periodo di riferimento, per i quali i Soggetti Responsabili potranno chiedere l'ammissione agli incentivi a partire dal 2013, sarà attribuita una data convenzionale di entrata in esercizio per la determinazione della spettante tariffa e per la decorrenza del periodo di incentivazione, coincidente con il primo giorno del semestre nel quale viene effettuata la richiesta al GSE.
Impianti fotovoltaici
Il Decreto classifica gli impianti fotovoltaici prevedendo la distinzione tariffaria tra due tipologie di intervento:
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti di potenza non inferiore a 1 kW.
Gli impianti devono, inoltre, rispettare le condizioni stabilite dal decreto legislativo n. 28 del 2011, qualora realizzati con moduli collocati a terra in aree agricole.
Il Decreto definisce, infine, le modalità di attuazione delle disposizioni della legge finanziaria 2008 riconoscendo agli impianti fotovoltaici i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali o Regioni la tariffa spettante agli impianti realizzati "su edifici", indipendentemente dalle effettive caratteristiche d'installazione degli impianti, e solo se operanti in regime di scambio sul posto ovvero se effettuino cessione parziale.
La medesima tariffa spetta anche agli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali (non Regioni) per i quali le procedure di gara si siano concluse con l'assegnazione definitiva prima del 13/05/2011 ed entrino in esercizio entro il 31/12/2011. Resta fermo che gli impianti i cui soggetti responsabili sono Regioni o enti locali devono essere realizzati in conformità a tutte le disposizioni tecniche pertinenti alla specifica tipologia impiantistica.
Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
Il Titolo III del Decreto stabilisce che gli impianti fotovoltaici, di potenza superiore a 1 kW e non superiore a 5 MW, che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici degli edifici hanno diritto a specifiche tariffe incentivanti.
Al fine di accedere alle tariffe sopra citate, gli impianti fotovoltaici dovranno utilizzare moduli e componenti con le caratteristiche indicate nell'Allegato 4 del Decreto, come ulteriormente precisate e dettagliate nella "Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico" pubblicata dal GSE sul proprio sito internet.
Impianti fotovoltaici a concentrazione
Per gli impianti fotovoltaici a concentrazione possono beneficiare delle tariffe incentivanti le persone giuridiche e i soggetti pubblici: sono quindi espressamente escluse le persone fisiche e i condomini.
Gli impianti devono avere una potenza non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW.
Gli impianti devono, inoltre, rispettare le condizioni stabilite dal decreto legislativo n. 28 del 2011, qualora realizzati con moduli collocati a terra in aree agricole.
Impianti fotovoltaici uso domestico e aziendale chiavi in mano
Per prenotare i sopralluoghi e gli studi fattibilità gratuiti
Sigeim energia
Sedi operative su Roma
Via dei Lambertini, 20 - Roma
Centralino e segreteria: n. 06.66152663
info@sigeim.it
Menu di sezione: