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La vendita

I ricavi per i proprietari di impianti

4° conto energia - Tariffe incentivanti per il fotovoltaico - DM 5 maggio 2011




Cessione (vendita) dell'energia elettrica

Il produttore che non vuole utilizzare il sistema dello scambio sul posto può:
1. vendere l'energia ad un cliente finale idoneo o grossista, tramite contrattazione bilaterale
2. vendere l'energia in borsa
3. richiedere il ritiro dell'energia elettrica prodotta, se rientra nell'ambito di applicazione previsto dall'art. 13, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/03 e dal comma 41 della legge n. 239/04 (il cosiddetto ritiro dedicato).

E' prevista sempre la possibilità di autoconsumo dell'energia prodotta, cioè la possibilità per un produttore di energia elettrica che disponga, nell'ambito dello stesso impianto elettrico, anche di un'utenza con un determinato consumo annuo, di destinare l'energia prodotta alle proprie utenze.

Cessione di energia elettrica nell'ambito del mercato - La cessione dell'energia mediante accordi bilaterali è una transazione di energia che segue la via degli accordi privatistici, viene perciò regolamenta da un accordo tra le parti. Le parti si accordano perciò su un riconoscimento del valore dell'energia (che può essere articolato sulle fasce orarie o indifferenziato tra le fasce orarie) e che può riflettere il prezzo di borsa, con una riduzione percentuale calcolata sullo stesso.

La Borsa elettrica - Dal 31 marzo 2004 è attiva in Italia la Borsa elettrica, prevista dal decreto legislativo n. 79/1999 di liberalizzazione del mercato elettrico. Si tratta di un mercato telematico che consente la formazione del prezzo dell'energia mediante l'incontro tra l'offerta di energia dei produttori e la richiesta di energia degli utilizzatori. A partire dal gennaio 2005 è stata avviata la partecipazione attiva della domanda: tutti i clienti idonei (cioè i clienti che hanno il diritto di contrattare liberamente le condizioni di fornitura di energia elettrica) hanno la facoltà di acquistare l'energia elettrica di cui necessitano direttamente in Borsa. A partire da tale data non sono più solo i produttori a stabilire quantità di energie associate a determinati prezzi, ma che anche gli utilizzatori, in qualità di compratori, possono comunicare a che prezzo sono disposti a comprare energia elettrica. L'incontro di queste due dinamiche stabilisce il prezzo. A decorrere dal 1° luglio 2007 ogni cliente finale (compresi quelli domestici la cui fornitura è ad oggi, tramite le società di distribuzione, a cura dell'Acquirente Unico) ha la qualifica di cliente idoneo. In teoria tutti i clienti idonei potrebbero accedere alla Borsa elettrica. In concreto è difficile per un privato accedere direttamente alla Borsa, se non tramite un grossista di energia elettrica (Enel Trade per esempio), o insieme ad altri consumatori.

Cessione dell'energia elettrica mediante un regime amministrato - Il "ritiro dedicato" L'Autorità ha ritenuto (delibera n. 280/07) che il soggetto più indicato per coprire il ruolo di intermediazione commerciale tra i produttori e il sistema elettrico sia il GSE. I produttori che accedono al ritiro dedicato stipulano una sola convenzione con il GSE. La convenzione comprende tutto tranne le connessioni e la misura (questi servizi continuano ad essere erogati dalle imprese distributrici). Nell'ambito dell'unica convenzione, il GSE:
a) riconosce i prezzi definiti dall'Autorità per l'energia elettrica immessa in rete e maggiorata delle perdite standard (pari al 5,1% in MT e al 10,8% in BT);
b) applica il CTR (è un ricavo per il produttore) e il corrispettivo di trasmissione (è un costo per il produttore);
c) per i soli impianti di potenza nominale elettrica superiore a 50kW, applica i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni;
d) per i soli impianti alimentati da fonti programmabili, applica i corrispettivi di sbilanciamento;
e) applica un corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore dell'energia elettrica ritirata a copertura dei costi amministrativi, fino a un massimo di 3.500 euro all'anno per impianto.

Prezzi minimi garantiti per il 2011:
a) Fino a 500.000 kWh annui 103,4 €/MWh
b) Da 500.000 a 1.000.000kWh annui 87,2 €/MWh
c) Da 1.000.000 a 2.000.000kWh annui 76,2 €/MWh

Il Ritiro Dedicato prevede una serie di compensazioni attive e passiva calcolate percentualmente sull'energia immessa. L'erogazione dei pagamenti dei corrispettivi per il ritiro dedicato è mensile.



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