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4° conto energia introduzione

Accesso agli incentivi

Quarto conto energia - Tariffe incentivanti per il fotovoltaico - DM 5 maggio 2011



Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti

La presente sezione del sito riporta i contenuti del documento pubblicato dal GSE l'11 luglio 2011 che si intitola "REGOLE APPLICATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI PREVISTE DAL DM 5 MAGGIO 2011 (QUARTO CONTO ENERGIA PER IL FOTOVOLTAICO)".

Nella presente sezione si descrivono le modalità, i criteri e le regole per la presentazione, valutazione e gestione della documentazione inviata dai Soggetti Responsabili al
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), quale soggetto attuatore per il riconoscimento degli incentivi agli impianti fotovoltaici, ai sensi del Decreto interministeriale del 5 maggio 2011.

Nel citato documento si forniscono inoltre, elementi per la corretta applicazione di talune norme del Decreto. L'obiettivo del documento pubblicato lo scorso 11 luglio 2011 è di rendere trasparente e chiara l'intera fase di istruttoria tecnico amministrativa condotta dal GSE, finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e all'individuazione della pertinente tariffa da riconoscere.

La procedura per la richesta delle tariffe incentivanti come la gestione della posizione del soggetto responsabile (del proprietario dell'impianto) presso il GSE sono compresi nel chiavi in mano e svolti in nome e per conto del Cliente dal nostro Personale dedicato dell'ufficio relazioni con il GSE (ufficiorelazionigse@sigeim.it).

Le regole del quarto conto energia (DM 5 maggio 2011)

Possono usufruire degli incentivi definiti nel Decreto tutti gli impianti collegati alla rete che entrano in esercizio dopo il
31/05/2011 (con l'eccezione degli impianti che accedono ai benefici previsti dalla Legge n. 129 del 2010 - cd salva Alcoa) e fino al 31/12/2016, fatta salva la possibilità che, al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro, siano riviste le modalità di incentivazione.

Gli interventi ammessi sono quelli di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, e sono riconducibili alle seguenti quattro specifiche categorie:

  • impianti fotovoltaici, suddivisi in "piccoli impianti" e "grandi impianti", con tariffe differenziate tra impianti "su edifici" e "altro impianto";
  • impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
  • impianti fotovoltaici a concentrazione.


L'energia elettrica prodotta dagli impianti che abbiano rispettato le regole di ammissione agli incentivi indicate nel Decreto è incentivata a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto,
per un periodo di 20 anni e la tariffa è costante in moneta corrente per tutta la durata dell'incentivazione.

La tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti è considerato al netto di eventuali interruzioni dovute a problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a eventi calamitosi, riconosciuti come tali dalle competenti autorità.

Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto devono essere tempestivamente comunicate al GSE.

Tali modifiche non possono comportare un incremento della tariffa incentivante; nel caso invece di modifiche che comportino una riduzione della tariffa incentivante il GSE applicherà il nuovo valore ferme restando le altre conseguenze disposte dall'articolo 21 del Decreto.

Per gli anni 2011 e 2012 la tariffa incentivante spettante ai grandi impianti è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, purché l'impianto stesso sia stato iscritto nel registro in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo del periodo di riferimento.

Ai grandi impianti, che entrano in graduatoria, in posizione utile, nei periodi di riferimento successivi alla loro data di entrata in esercizio, sarà attribuita la tariffa spettante alla data di entrata in esercizio con pari decorrenza.

Ai grandi impianti, entrati comunque in esercizio dal 31 agosto 2011 al 31 dicembre 2012, senza essere iscritti in nessun registro in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo del periodo di riferimento, per i quali i Soggetti Responsabili potranno chiedere l'ammissione agli incentivi a partire dal 2013, sarà attribuita una data convenzionale di entrata in esercizio per la determinazione della spettante tariffa e per la decorrenza del periodo di incentivazione, coincidente con il primo giorno del semestre nel quale viene effettuata la richiesta al GSE.

Impianti fotovoltaici

Il Decreto classifica gli impianti fotovoltaici prevedendo la distinzione tariffaria tra due tipologie di intervento:

  • gli impianti fotovoltaici "sugli edifici", installati in conformità alle modalità di posizionamento indicate nell'Allegato 2 del Decreto;
  • gli "altri impianti fotovoltaici", ovvero tutti gli impianti fotovoltaici non ricadenti nella precedente tipologia, ivi inclusi gli impianti a terra.


Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti di potenza non inferiore a 1 kW.

Gli impianti devono, inoltre, rispettare le condizioni stabilite dal decreto legislativo n. 28 del 2011, qualora realizzati con moduli collocati a terra in aree agricole.

Il Decreto definisce, infine, le modalità di attuazione delle disposizioni della legge finanziaria 2008 riconoscendo agli impianti fotovoltaici i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali o Regioni la tariffa spettante agli impianti realizzati "su edifici", indipendentemente dalle effettive caratteristiche d'installazione degli impianti, e solo se operanti in regime di scambio sul posto ovvero se effettuino cessione parziale.

La medesima tariffa spetta anche agli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali (non Regioni) per i quali le procedure di gara si siano concluse con l'assegnazione definitiva prima del 13/05/2011 ed entrino in esercizio entro il 31/12/2011. Resta fermo che gli impianti i cui soggetti responsabili sono Regioni o enti locali devono essere realizzati in conformità a tutte le disposizioni tecniche pertinenti alla specifica tipologia impiantistica.

Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative

Il Titolo III del Decreto stabilisce che gli impianti fotovoltaici, di potenza superiore a 1 kW e non superiore a 5 MW, che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici degli edifici hanno diritto a specifiche tariffe incentivanti.

Al fine di accedere alle tariffe sopra citate, gli impianti fotovoltaici dovranno utilizzare moduli e componenti con le caratteristiche indicate nell'Allegato 4 del Decreto, come ulteriormente precisate e dettagliate nella "
Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico" pubblicata dal GSE sul proprio sito internet.



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