Impianti fotovoltaici installazione e chiavi in mano


Vai ai contenuti

Menu principale:


Fotovoltaico: il nuovo scambio sul posto

I ricavi per i proprietari di impianti

4° conto energia - Tariffe incentivanti per il fotovoltaico - DM 5 maggio 2011




Lo scambio sul posto


Definizione

Il servizio di scambio sul posto consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito consentendo che l'energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente dal quale avviene la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata.
Condizione essenziale per l'erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi ad un unico punto di connessione con la rete elettrica con obbligo di connessione di terzi.
Lo scambio sul posto non riguarda la regolazione economica dei prelievi di energia elettrica, che continua ad essere effettuata dalle imprese di vendita.

Deliberazione n.28/06
Con la deliberazione n. 28/06, l'Autorità ha dato prima attuazione all' articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03 prevedendo convenzionalmente che lo scambio sul posto si concretizzasse attraverso un saldo fisico pari alla differenza tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata su base annuale (modalità
net metering).
La modalità net metering non tiene conto del differente valore dell'energia elettrica immessa e prelevata.
Poiché, nel sistema di mercato elettrico vigente, la valorizzazione dell'energia elettrica è effettuata su base oraria, i valori dell'energia elettrica prodotta e autoconsumata coincidono nel caso in cui la produzione e il consumo siano contestuali, mentre potrebbero differire nel caso in cui non si realizzi tale condizione di contestualità, vale a dire qualora la produzione e il consumo avvengano in ore diverse.

Il nuovo regime di scambio sul posto: la deliberazione AEEG 74/08
Il nuovo regime di scambio sul posto, che si applica a partire dal 1°gennaio 2009, sostituisce il preesistente regolato dalla delibera AEEG n. 28/06 in vigore dal febbraio 2006 che già aveva sostituito ed abrogato la precedente delibera AEEG 224/00.
Dal 1°gennaio 2009 il GSE diventa l'unico soggetto intermediario a livello nazionale per la regolazione dell'energia elettrica ammessa al regime di scambio sul posto. Il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto presenta istanza al GSE e, per conoscenza, all'impresa di vendita con cui regola i prelievi di energia elettrica, utilizzando uno schema di istanza definito dal GSE.
Il GSE stipula con il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto la convenzione per la regolazione del servizio e le relative tempistiche secondo uno schema di convenzione definito dal medesimo GSE. La convenzione è di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile.
Per il regime di scambio sul posto il GSE eroga ai proprietari degli impianti, con cadenza trimestrale e in forma di acconto, (prevedendo un saldo annuale), un corrispettivo in €, chiamato CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO a ristoro del prezzo dell'energia corrisposto al proprio fornitore.
Il contributo è composto dal valore dell'energia immessa (secondo il prezzo zonale e orario dell'energia elettrica) e da un contributo aggiuntivo che permette il recupero per l'utente dell'onere sostenuto per l'utilizzo della rete (trasporto, misura, dispacciamento, oneri generali di sistema).
Il contributo viene definito dal GSE come "un intervento equalizzatore", per garantire l'equivalenza tra quanto pagato dall'utente per l'energia elettrica che l'utente ha prelevato e il valore dell'energia elettrica che ha immesso in rete.
Il contributo è composto da due voci: il Contributo in "quota energia" e il Contributo in "quota servizi".
Il pagamento del contributo in conto scambio è determinato dal GSE su base annuale, ma calcolato con anticipi trimestrali sottoforma di acconto.
A copertura dei costi amministrativi il GSE riceve dall'utente dello scambio un contributo annuale pari
a)15 (quindici) euro/anno per ogni impianto di potenza inferiore o uguale a 3 kW;
b) 30 (trenta) euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 3 kW e inferiore o uguale a 20 kW;
c) 45 (quarantacinque) euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 20 kW;



Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 20 kW e gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, di potenza nominale media annua superiore a 20 kW e non superiore a 200 kW, possono accedere al meccanismo dello scambio sul posto, fatti salvi i diritti di officina elettrica.


Informazioni, preventivi e analisi preliminari di fattibilità gratuite: ufficiotecnico@sigeim.it


Impianti fotovoltaici uso domestico e aziendale chiavi in mano

Per prenotare i sopralluoghi e gli studi fattibilità gratuiti



Sigeim energia

Sedi operative su Roma
Via dei Lambertini, 20 - Roma

Centralino e segreteria:
n. 06.66152663

info@sigeim.it


Sigeim energia srl - sede legale: viale delle provincie, 37 Roma - Sede operativa: Via dei lambertini, 20 Roma - REA 1195193-P.I. 09890591002 | info@sigeim.it

Torna ai contenuti | Torna al menu