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Apertura dell'officina elettrica per impianti superiori a 20 kWp
Anche se la possibilità di accedere al servizio dello scambio sul posto è stato esteso a tutti gli impianti fotovoltaici fino a 200 kWp, per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 kW si è mantenuto comunque l'obbligo di denuncia di apertura di officina eletttrica (D. Lgs 504/1995 - Titolo II) presso gli uffici dell'agenzia delle dogane.
La Sigeim offre gratuitamente svolge per l'azienda cliente tutte le procedure necessarie:
dalla denuncia di apertura attività alla comunicazione attivazione impianto.
L'Agenzia delle Dogane è competente per il controllo fiscale sulla produzione e sul consumo dell'energia elettrica e dei prodotti energetici in genere. La particolare tassazione gravante sul consumo dell'energia elettrica, è denominata accisa. Per l'energia elettrica sono previste anche delle addizionali regionali, provinciali e comunali.
La necessità o meno della denuncia di apertura di officina elettrica è ovviamente collegata all'applicabilità o meno del regime delle accise e delle addizionali ai casi specifici.
Il nostro compito è di assistere l'azienda cliente nel definire il quadro fiscale di riferimento.