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IMPIANTI FOTOVOLTAICI VADEMECUM
Contoenergia è il nome comune assunto per intendere un sistema di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica. Condizione indispensabile, infatti, per all'ottenimento delle tariffe incentivanti è che l'impianto sia connesso alla rete (grid connected).
Il Conto energia è un finanziamento in conto esercizio.
La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti i seguenti soggetti:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici in possesso dei seguenti requisiti:
a) potenza nominale non inferiore a 1 kW;
b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 del decreto interministeriale del 5 maggio 2011 e alle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili;
c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;
d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici;
e) che rispettano le condizioni stabilite dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, qualora realizzati con moduli collocati a terra in aree agricole, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 dello stesso articolo 10;
f) che rispettano gli ulteriori requisiti e specifiche tecniche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, a decorrere dalla data ivi indicata.
Alle tariffe incentivanti sono aggiunti i seguenti benefici, alternativi fra loro:
a) il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti ammessi, ferma restando la deroga di cui all'articolo 355, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le modalità e condizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 186/09 del 9 dicembre 2009. Tale disciplina continua ad applicarsi anche dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti.
b) il ritiro con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero la cessione al mercato.
A. Scambio sul posto
La disciplina del servizio di scambio sul posto, di cui alla delibera AEEG 28/06 fino al 31 dicembre 2008 e la nuova deliberazione AEEG 74/08 dal primo gennaio 2009, si applica agli impianti di potenza compresa fra 1 e 200 kWp (estensione a 200 kwp permesa con il DM 18 dicembre 2008 e la delibera dell'autorità ARG/elt 1/09 )
Il servizio di scambio sul posto consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito consentendo che l'energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente dal quale avviene la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata.
Con sistema passato, in vigore fino al 31 dicembre 2008, lo scambio sul posto si concretizzava attraverso un saldo fisico pari alla differenza tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata su base annuale (modalità net metering).
Dal 1°gennaio 2009 il GSE diventa che eroga il servizio di scambio sul posto sostituendo gli enti di distribuzione.
Il nuovo sistema di scambio sul posto prevede che il GSE eroghi agli utenti, con cadenza trimestrale in forma di acconto e con un saldo annuale, un corrispettivo in €, chiamato contributo in conto scambio, composto dal valore dell'energia immessa (secondo il prezzo zonale e orario dell'energia elettrica) e da un contributo aggiuntivo che permette il recupero per l'utente dell'onere sostenuto per l'utilizzo della rete (trasporto, misura, dispacciamento, oneri generali di sistema).
Per il regime di scambio sul posto il GSE eroga ai proprietari degli impianti, con cadenza trimestrale e in forma di acconto, (prevedendo un saldo annuale), un corrispettivo in €, chiamato CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO a ristoro del prezzo dell'energia corrisposto al proprio fornitore.
Il contributo è composto dal valore dell'energia immessa (secondo il prezzo zonale e orario dell'energia elettrica) e da un contributo aggiuntivo che permette il recupero per l'utente dell'onere sostenuto per l'utilizzo della rete (trasporto, misura, dispacciamento, oneri generali di sistema).
Il contributo viene definito dal GSE come "un intervento equalizzatore", per garantire l'equivalenza tra quanto pagato dall'utente per l'energia elettrica che l'utente ha prelevato e il valore dell'energia elettrica che ha immesso in rete.
Il contributo è composto da due voci: il Contributo in "quota energia" e il Contributo in "quota servizi".
Il pagamento del contributo in conto scambio è determinato dal GSE su base annuale, ma calcolato con anticipi trimestrali sottoforma di acconto.
A copertura dei costi amministrativi il GSE riceve dall'utente dello scambio un contributo annuale pari
a)15 (quindici) euro/anno per ogni impianto di potenza inferiore o uguale a 3 kW;
b) 30 (trenta) euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 3 kW e inferiore o uguale a20 kW;
c) 45 (quarantacinque) euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 20 kW;
B. Cessione (vendita) dell’energia elettrica
Il produttore che non vuole utilizzare il sistema dello scambio sul posto può:
1. vendere l'energia ad un cliente finale idoneo o grossista, tramite contrattazione bilaterale
2. vendere l'energia in borsa
3. richiedere il ritiro dell'energia elettrica prodotta, se rientra nell'ambito di applicazione previsto dall'art. 13, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/03 e dal comma 41 della legge n. 239/04 (il cosiddetto ritiro dedicato).
E' prevista sempre la possibilità di autoconsumo dell'energia prodotta, cioè la possibilità per un produttore di energia elettrica che disponga, nell'ambito dello stesso impianto elettrico, anche di un'utenza con un determinato consumo annuo, di destinare l'energia prodotta alle proprie utenze.
Cessione di energia elettrica nell'ambito del mercato - La cessione dell'energia mediante accordi bilaterali è una transazione di energia che segue la via degli accordi privatistici, viene perciò regolamenta da un accordo tra le parti. Le parti si accordano perciò su un riconoscimento del valore dell'energia (che può essere articolato sulle fasce orarie o indifferenziato tra le fasce orarie) e che può riflettere il prezzo di borsa, con una riduzione percentuale calcolata sullo stesso.
La Borsa elettrica - Dal 31 marzo 2004 è attiva in Italia la Borsa elettrica, prevista dal decreto legislativo n. 79/1999 di liberalizzazione del mercato elettrico. Si tratta di un mercato telematico che consente la formazione del prezzo dell'energia mediante l'incontro tra l'offerta di energia dei produttori e la richiesta di energia degli utilizzatori. A partire dal gennaio 2005 è stata avviata la partecipazione attiva della domanda: tutti i clienti idonei (cioè i clienti che hanno il diritto di contrattare liberamente le condizioni di fornitura di energia elettrica) hanno la facoltà di acquistare l'energia elettrica di cui necessitano direttamente in Borsa. A partire da tale data non sono più solo i produttori a stabilire quantità di energie associate a determinati prezzi, ma che anche gli utilizzatori, in qualità di compratori, possono comunicare a che prezzo sono disposti a comprare energia elettrica. L'incontro di queste due dinamiche stabilisce il prezzo. A decorrere dal 1° luglio 2007 ogni cliente finale (compresi quelli domestici la cui fornitura è ad oggi, tramite le società di distribuzione, a cura dell'Acquirente Unico) ha la qualifica di cliente idoneo. In teoria tutti i clienti idonei potrebbero accedere alla Borsa elettrica. In concreto è difficile per un privato accedere direttamente alla Borsa, se non tramite un grossista di energia elettrica (Enel Trade per esempio), o insieme ad altri consumatori.
Cessione dell'energia elettrica mediante un regime amministrato - Il "ritiro dedicato" L'Autorità ha ritenuto (delibera n. 280/07) che il soggetto più indicato per coprire il ruolo di intermediazione commerciale tra i produttori e il sistema elettrico sia il GSE. I produttori che accedono al ritiro dedicato stipulano una sola convenzione con il GSE. La convenzione comprende tutto tranne le connessioni e la misura (questi servizi continuano ad essere erogati dalle imprese distributrici). Nell'ambito dell'unica convenzione, il GSE:
a) riconosce i prezzi definiti dall'Autorità per l'energia elettrica immessa in rete e maggiorata delle perdite standard (pari al 5,1% in MT e al 10,8% in BT);
b) applica il CTR (è un ricavo per il produttore) e il corrispettivo di trasmissione (è un costo per il produttore);
c) per i soli impianti di potenza nominale elettrica superiore a 50kW, applica i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni;
d) per i soli impianti alimentati da fonti programmabili, applica i corrispettivi di sbilanciamento;
e) applica un corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore dell'energia elettrica ritirata a copertura dei costi amministrativi, fino a un massimo di 3.500 euro all'anno per impianto.
Prezzi minimi garantiti per il 2011:
a) Fino a 500.000 kWh annui 103,4 €/MWh
b) Da 500.000 a 1.000.000kWh annui 87,2 €/MWh
c) Da 1.000.000 a 2.000.000kWh annui 76,2 €/MWh
Il Ritiro Dedicato prevede una serie di compensazioni attive e passiva calcolate percentualmente sull'energia immessa. L'erogazione dei pagamenti dei corrispettivi per il ritiro dedicato è mensile.