Con la deliberazione n.99/2008 l'Autorità per l'energia Elettrica e il Gas ha emesso il testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche (Testo integrato delle connessioni attive - TICA) per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica.
La deliberazione entrata in vigore dal 1° gennaio 2009 indica le nuove modalità tecniche e le condizioni economiche per la connessione alle reti elettriche da parte di impianti di produzione di energia. Vediamo per punti i contenuti più interessanti.
1. Il livello di tensione
Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione è determinato sulla base delle seguenti condizioni:
- per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione;
- per potenze in immissione richieste fino a 6.000 kW, il servizio di connessione è erogato in media tensione, fatto salvo quanto previsto alla lettera a);
- nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile per la connessione;
- le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non escludono la possibilità, sulla base di scelte tecniche effettuate dal gestore di rete, di erogare il servizio di connessione in bassa o media tensione per potenze in immissione richieste superiori, rispettivamente, a 100 kW o a 6.000 kW.
2. I dati e i documenti richiesti per le richieste di connessione
1. i dati identificativi del richiedente;
- il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kW;
- la potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza dell'impianto di generazione elettrica installato;
- in caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, i dati identificativi del punto di connessione esistente, unitamente alla potenza già disponibile in immissione e alla potenza già disponibile in prelievo;
- la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica;
- la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di conclusione di detti lavori di realizzazione e di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;
- la documentazione progettuale degli interventi previsti secondo quanto indicato nella norma CEI 0-2;
- eventuali esigenze tecniche dell'utente della rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione;
- un piano particellare dell'opera che evidenzi le proprietà dei terreni sui quali le opere sono destinate ad insistere;
- un documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo. Detta disponibilità non è richiesta laddove la procedura autorizzativa richieda l'esistenza di un preventivo per la connessione già accettato;
- la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo.
3. Il preventivo per la connessione
All'atto della presentazione della richiesta di connessione, il richiedente è tenuto a versare un corrispettivo per l'ottenimento del preventivo pari a:
- 100 euro per potenze in immissione richieste fino a 50 kW;
- 200 euro per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 100 kW;
- 500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 500 kW;
- 1.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW;
- 2.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.
Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a:
- 20 (venti) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW;
- 45 (quarantacinque) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW;
- 60 (sessanta) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.
Qualora sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l'appuntamento fissato dall'impresa distributrice sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dall'impresa distributrice e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione.
Il preventivo per la connessione deve avere validità pari a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi.
A seguito della richiesta l'impresa distributrice esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante:
- la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi;
- la soluzione tecnica minima per la connessione identificata, di norma, sulla base delle soluzioni di tipo standard tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione;
- le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
- il corrispettivo per la connessione evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all'atto di accettazione del preventivo, pari al 30% del totale, e la parte, pari al restante 70%, che dovrà versare prima di inviare all'impresa distributrice la comunicazione di fine lavori;
- l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
- il termine previsto per la realizzazione della connessione;
- un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione unitamente al nominativo di un responsabile dell'impresa distributrice a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di connessione. A tal fine deve essere comunicato anche un contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica per poter comunicare col predetto responsabile della pratica;
- nel caso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti dell'impresa distributrice ai fini della convocazione della medesima nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03.
Qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia all'impresa distributrice, entro il termine di validità del preventivo, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata dalla documentazione attestante il pagamento di quanto previsto all'atto di accettazione del preventivo e delle eventuali istanze relative agli adempimenti connessi alle procedure amministrative per l'impianto di connessione e relative alla eventuale richiesta di realizzazione in proprio della porzione di impianto per la connessione. A tal fine farà fede la data di accettazione del preventivo per la connessione.
All'atto dell'accettazione del preventivo, il richiedente può indicare l'eventuale necessità o decisione di avvalersi dell'impresa distributrice competente per ambito territoriale per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione n. 88/07.
Il richiedente che accetta il preventivo è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel preventivo.
Completate tali opere il richiedente è tenuto a trasmettere all'impresa distributrice la:
- comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
- documentazione attestante il pagamento della restante quota del corrispettivo per la connessione (70%).
4. Realizzazione della connessione
Nel caso di:
- lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi;
- lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro.
Nel caso in cui l'impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture in alta tensione, il gestore di rete comunica il tempo di realizzazione della connessione, espresso in giorni lavorativi, nel preventivo per la connessione.
Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia all'impresa distributrice competente la comunicazione di ultimazione dei lavori.
Ultimata la realizzazione dell'impianto di connessione, l'impresa distributrice invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione e di disponibilità all'entrata in esercizio della connessione. Qualora l'invio della comunicazione di ultimazione lavori sia successivo all'invio di cui al presente comma, l'impresa distributrice ha 10 giorni lavorativi di tempo per attivare la connessione.
Deliberazione n.99/2008
Allegato A