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Condizioni di cumulabilità con incentivi in conto capitale

4° CONTO ENERGIA - Incentivi

4° conto energia - Tariffe incentivanti per il fotovoltaico - DM 5 maggio 2011

Condizioni di cumulabilità con incentivi in conto capitale


Dal 1° gennaio 2013 si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità di cui all'articolo 26 del DLgs n. 28 del 2011, come definite dai decreti attuativi di cui all'art. 24, comma 5, dello stesso D. Lgs. 28/11; fino a tale data gli incentivi in conto energia possono cumularsi esclusivamente con i benefici e i contributi pubblici indicati nella sottostante tabella 1.

Le tariffe incentivanti non sono applicabili qualora, in relazione all'impianto, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali, siano stati riconosciuti certificati verdi, titoli di efficienza energetica, le tariffe di cui ai DM 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010.



Agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, si applicano le condizioni di cumulabilità previste dal DM 19/02/2007, a condizione che i bandi di gara per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima del 25/08/2010 (data di entrata in vigore del DM 6 agosto 2010) e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31/12/2011.

Ai fini del rispetto dei limiti di cumulo, in caso di incentivi pubblici erogati in più rate, l'importo cumulativo delle stesse è attualizzato assicurando l'equivalenza finanziaria con il contributo concesso in un'unica soluzione.



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