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4° CONTO ENERGIA - Incentivi
4° conto energia - Tariffe incentivanti per il fotovoltaico - DM 5 maggio 2011
Accesso alle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici
A seguito della Delibera AEEG ARG/elt 173/09 del 18/11/2009 "Disposizioni alla società Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A. in materia di dematerializzazione delle procedure per l'accesso al sistema di incentivazioni e al mercato elettrico" il GSE ha predisposto un sistema informatico attraverso il quale è possibile trasmettere la documentazione, appositamente trasformata in formato digitalizzato di carattere standard (pdf, jpg, ecc.), per la richiesta di concessione della tariffa incentivante e per la richiesta del premio abbinato ad un uso efficiente dell'energia.
Il sistema informatico è stato realizzato in modo tale da essere interoperabile con il sistema GAUDI', gestito dalla Società TERNA ai sensi della Delibera AEEG ARG/elt 124/10 del 4/08/2010, al fine di consentire l'acquisizione diretta di tutte le informazioni anagrafiche presenti sul sistema.
L'accesso alle tariffe incentivanti avviene attraverso l'iscrizione al registro per i grandi impianti fotovoltaici e le regole contenute nel documento "Regole tecniche per la richiesta di iscrizione al registro".
Per le istruzione dettagliate inerenti all'utilizzo dell'applicazione informatica per l'iscrizione al registro e la richiesta delle tariffe incentivanti si rimanda alla "Guida all'utilizzo dell'applicazione WEB per la richiesta degli incentivi per il fotovoltaico con il Quarto Conto Energia" , disponibile sul sito GSE a partire dal 19/05/2011.
Per impianti fotovoltaici non "su edifici" con potenza non superiore a 200 kW e operanti in regime di scambio sul posto rientranti nella definizione di piccoli impianti, si specifica che il Soggetto Responsabile che acceda agli incentivi senza l'iscrizione al registro e successivamente rinunci allo scambio sul posto decadrà dal diritto alle tariffe incentivanti a decorrere da tale rinuncia.
Per impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001, intendendosi per tali quelle di cui al precedente capitolo 2, Definizioni, "piccoli impianti", si specifica che nel caso venisse meno la suddetta condizione, nel corso del periodo di incentivazione, il Soggetto Responsabile decadrà dal diritto alle tariffe incentivanti.
Si specifica che, per l'iscrizione al registro per grandi impianti e per la richiesta di incentivazione per piccoli impianti fotovoltaici, per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e per impianti fotovoltaici a concentrazione, si utilizza la stessa applicazione del sistema informatico.
Per gli impianti fotovoltaici di cui ai Titoli II, III e IV del Decreto, di potenza superiore a 200 kW, la mancata compilazione dei moduli on-line per la raccolta delle informazioni tecniche di impianto, necessarie ad una prima analisi di fattibilità della telelettura, da parte del GSE della fonte primaria, comporta l'impossibilità di completare la domanda di ammissione alle tariffe incentivanti.
Al riguardo si rammenta che il mancato adempimento di quanto previsto dalla Delibera AEEG ARG/elt 4/10 può comportare la risoluzione delle convenzioni stipulate dal GSE con il medesimo Soggetto Responsabile.
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